Art. 7.

      1. L'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - (Doveri). - 1. Il medico incaricato è tenuto a svolgere il servizio assicurando in ogni caso la sua presenza giornaliera nei centri clinici dell'Amministrazione penitenziaria per ventiquattro ore settimanali e per diciotto ore, con eventuale plus-orario, negli altri istituti penitenziari. Qualora per esigenze motivate dal servizio superi il monte orario settimanale stabilito, può usufruire del recupero delle ore effettuate in esubero. È tenuto ad osservare le disposizioni vigenti in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali. Il medico incaricato svolge prestazioni medico-legali nei confronti del personale della polizia penitenziaria.
      2. Il medico incaricato ha la responsabilità dell'armadio farmaceutico.
      3. Il medico incaricato è tenuto altresì alla osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e pena nonché del regolamento interno dell'istituto cui è addetto e deve tenere conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto medesimo».